Retta scolastica contenuta: ciò non basta per l’esenzione dal pagamento dell’IMU
La remunerazione percepita da un ente, quand’anche inferiore a quella di mercato, non può tuttavia reputarsi puramente simbolica
Se la retta scolastica corrisponde ai limiti fissati in materia di costo medio per studente per l’anno di riferimento, secondo la tabella redatta dal Ministero dell’istruzione, sulla base delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione a fini dell’IMU per gli enti non commerciali, va comunque esclusa l’ipotesi della esenzione dal pagamento dell’imposta. Ciò perché la remunerazione percepita dall’ente, quand’anche inferiore a quella di mercato, non può tuttavia reputarsi puramente simbolica.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 30355 del 17 novembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un avviso di accertamento con cui il Comune di Roma ha richiesto la somma di 225mila euro a titolo di IMU per l’anno 2014 in merito ad un immobile, di proprietà di un ente religioso, utilizzato come sede di attività scolastiche.
Per i giudici tributari di secondo grado è corretta l’impostazione secondo cui, ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IMU, è necessario che l’ente abbia natura non commerciale e che l’attività svolta negli immobili rientri tra quelle esenti previste dalla normativa. Nel caso in esame, invece, l’attività scolastica esercitata dall’ente – attività che comprende scuola dell’infanzia, primaria, secondaria, licei e attività pomeridiane – è risultata caratterizzata da modalità imprenditoriali, in quanto svolta dietro pagamento di rette che non possono considerarsi simboliche. In particolare, è stato rilevato un volume d’affari di circa 60mila euro, a cui si aggiungono contributi statali, e una retta mensile media indicata in 2mila e 950 euro. Tali elementi, secondo i giudici tributari, dimostrano la natura commerciale dell’attività e giustificano l’esclusione dall’esenzione IMU.
A chiudere il cerchio provvedono i magistrati di Cassazione, confermando la decisione pro Comune e precisando che la circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante se l’attività si connota economicamente, e cioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici, non essendo sufficiente che vi sia l’idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. Né può ritenersi l’equivalenza del concetto di corrispettivo simbolico con quello di corrispettivo inferiore rispetto alla media dei prezzi praticati nella zona, atteso che il corrispettivo puramente simbolico non è quello tenue o modesto, ma quello che, escludendo completamente il rapporto sinallagmatico, equivale alla sua assenza.
Irrilevante risulta anche la finalità sociale e di pubblica utilità sodisfatta dall’attività didattica, trattandosi di profili che non incidono sul modo (commerciale o meno) con cui l’attività è stata svolta.
Nemmeno conta, di per sé, il disavanzo di bilancio, potendo essere condizionato da una pluralità di fattori e come tale non esclusivamente dipendente dall’ammontare delle rette, per cui non è capace di esprimere il concetto di corrispettivo simbolico, né dimostra che quest’ultimo sia stato determinato in assenza di relazione col costo effettivo del servizio, profilo questo che integra, invece, il parametro normativo di riferimento per stabilire il carattere non commerciale dell’attività didattica.
In ultima battuta, poi, i giudici di Cassazione, sempre sulla questione della valutazione dell’ammontare del corrispettivo ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’IMU, in ipotesi di servizio reso dietro pagamento di somme non simboliche da enti aventi natura soggettiva di carattere non commerciale, ribadiscono il principio secondo cui per corrispettivo simbolico, ai fini dell’esenzione prevista per l’attività didattica, deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto remunerata rispetto agli standard medi.