Possibile la realizzazione di opere pur a fronte del vincolo cimiteriale

Necessario si tratti di opere compatibili con le finalità specifiche del vincolo cimiteriale

Possibile la realizzazione di opere pur a fronte del vincolo cimiteriale

Il vincolo cimiteriale, pur configurandosi quale limitazione legale della proprietà privata a carattere generale e assoluto, finalizzata alla tutela di una pluralità di interessi pubblici quali la salubrità, la sacralità del luogo di sepoltura e la possibilità di un’espansione ordinata del cimitero nel tempo, ammette la realizzazione di opere che risultino compatibili con tali finalità, come, ad esempio, di un parcheggio funzionalmente connesso alla fruizione del cimitero, in quanto inidonee ad alterare il delicato equilibrio di interessi sotteso alla norma.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 2955 dell’11 maggio 2026 del Tar Campania) alla luce del contenzioso sorto in un Comune in provincia di Caserta.
In generale, la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di essere rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, con la conseguenza che la procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel solo interesse pubblico.
Nella specifica vicenda il tema è rappresentato dalla
deliberazione di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale per la realizzazione di un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile.
Per i giudici, il parere favorevole reso dalla ‘Azienda sanitaria locale’, limitatamente alla richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale”, si fonda sulla continuità dell’intervento con infrastrutture ferroviarie esistenti, sulla separazione fisica tra l’area di progetto e il cimitero e, soprattutto, sulle finalità pubblica dell’opera.
E, comunque, osservano i giudici, il richiamo alla preesistente compresenza tra cimitero ed infrastruttura ferroviaria non costituisce argomento sostitutivo del giudizio igienico-sanitario, bensì elemento fattuale idoneo a dimostrare l’assenza di un aggravamento delle condizioni ambientali e sanitarie derivante dal nuovo intervento.
Inutili, quindi, le contestazioni mosse da un ‘Comitato civico’ contro la decisione del Comune, anche alla luce della normativa – risalente al 1934 – che prevede sì un vincolo di inedificabilità ex lege di duecento metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale ma contempla alcune ipotesi di deroga tra cui quella disciplinata per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, e che consente, dunque, al consiglio comunale di autorizzare una riduzione della zona di rispetto nel caso di realizzazione di opere pubbliche o attuazione di interventi urbanistici, purché non sussistano controindicazioni sotto il profilo igienico-sanitario e sia acquisito il preventivo parere favorevole della ‘Azienda sanitaria locale’.
Relativamente a tale ipotesi, il legislatore ha omesso di prevedere esplicitamente una soglia invalicabile per la realizzazione di opere pubbliche, come, invece, ha fatto nell’ipotesi avente ad oggetto gli ampliamenti cimiteriali, e tale circostanza, quindi, induce a ritenere che non si possa configurare, sul piano normativo, un divieto assoluto e generalizzato di intervento anche nella fascia più ristretta del vincolo cimiteriale, purché, ovviamente, siano rispettati tutti i presupposti normativi.
Dunque, il vincolo cimiteriale, pur configurandosi quale limitazione legale della proprietà privata a carattere generale e assoluto finalizzato alla tutela di una pluralità di interessi pubblici quali la salubrità, la sacralità del luogo di sepoltura e la possibilità di un’espansione ordinata del cimitero nel tempo, ammette la realizzazione di opere che risultino compatibili con tali finalità, in quanto inidonee ad alterare il delicato equilibrio di interessi sotteso alla norma.

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