Accertamento di paternità: non giustificato il rifiuto aprioristico dei prelievi

Inutile il riferimento, da parte del presunto padre, alla violazione della libertà personale o all’esigenza di salvaguardare la propria privacy

Accertamento di paternità: non giustificato il rifiuto aprioristico dei prelievi

A fronte di un accertamento di paternità, il rifiuto aprioristico di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato adducendo la violazione della libertà personale o l’esigenza di salvaguardare la propria privacy, tanto più in considerazione del fatto che l’uso dei dati nell’ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia e che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l’accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della normativa sulla privacy. Pertanto, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai necessari esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, finanche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi tra le parti e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 34386 del 28 dicembre 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame un accertamento di paternità, aggiungono che vi è la possibilità di trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all’esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre.
Peraltro, l’ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all’esito della prova storica dell’esistenza di una relazione o di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l’imposizione, al giudice, di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status.
Ampliando l’orizzonte, i giudici ribadiscono che, nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità, anche se, in tale ipotesi, possono essere sufficienti anche altre risultanze processuali. Inoltre, nella materia della dichiarazione giudiziale di paternità, la consulenza tecnica ematologica è uno strumento istruttorio officioso rivolto verso l’unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verità del rapporto di filiazione e, pertanto, la sua richiesta non può essere ritenuta esplorativa, intendendosi come tale l’istanza rivolta a supplire le deficienze allegative ed istruttorie di parte, così da aggirare il regime dell’onere della prova sul piano sostanziale o i tempi di formulazione delle richieste istruttorie sul piano processuale.
Nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica cosiddetta percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l’incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma anche di accertare i fatti stessi.
Nei procedimenti di accertamento giudiziale della genitorialità, tale mezzo istruttorio rappresenta, attesi i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l’esistenza o l’inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sé suscettibile di rilevazione solo con l’ausilio di competenze tecniche particolari.

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