Sinistro stradale, lesioni per una minorenne: come valutare il danno da riduzione della capacità di guadagno
Necessario, se possibile, fare riferimento agli studi compiuti, alle inclinazioni manifestate e alle condizioni economico-sociali della famiglia
Drammatico sinistro stradale: a riportare gravi lesioni è una minorenne. Conseguente il risarcimento in suo favore, tenendo però presente, precisano i giudici (ordinanza numero 18308 del 4 luglio 2025 della Cassazione), il principio secondo cui il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione dell’integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’evento lesivo. In questa ottica, comunque, la relativa prognosi deve avvenire in primo luogo in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima e, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia. Però, in assenza di riscontri concreti dai quali desumere tali elementi, la liquidazione può avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale, purché l’elevata percentuale di invalidità permanente del soggetto danneggiato renda altamente probabile la menomazione della capacità lavorativa specifica.
Il fattaccio risale ad oltre venti anni fa, quando in Campania si verifica un violento tamponamento: un veicolo finisce fuori strada e cade in un burrone. Su quel veicolo è presente anche una ragazzina, non ancora maggiorenne, e nodo gordiano è la quantificazione del risarcimento in suo favore, anche tenendo presenti delle lesioni irreversibili da lei riportate.
In questa ottica, la ragazzina lamenta la mancata liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa generica, e osserva che tale danno è risarcibile anche in favore di un soggetto che al momento del sinistro non sia occupato e, in assenza di prova del reddito perduto o non ancora goduto, esso è liquidabile in base al criterio del triplo della pensione sociale (ora assegno sociale).
In generale, nella liquidazione del danno alla capacità lavorativa di un minore il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della sua specifica capacità lavorativa futura e, quindi, di guadagno, dovendo tenersi conto dell’età della vittima, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione. L’elemento da prendere in esame in via prioritaria è rappresentato dalle vocazioni manifestate dal minore (tipo di studi, capacità, meritevolezza, interessi), giacché solo in base a questi elementi è possibile stabilire verso quale area lavorativa il minore si sarebbe presumibilmente indirizzato. In particolare, la liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un minore in età scolare, può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio. La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima e, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia.
In assenza di riscontri concreti dai quali desumere tali elementi, (e, perciò, del possibile ricorso alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale.
Peraltro, la difficoltà di prova nella quantificazione del danno non osta per sé al suo risarcimento al cospetto del potere di valutazione equitativa, nondimeno, al fine di poter risarcire il danno alla futura capacità di guadagno, ha un rilievo essenziale la deduzione degli indicati elementi, ossia la specifica indicazione delle inclinazioni manifestate dal minore sul piano del tipo di studi, la capacità, la meritevolezza, gli interessi da valutare nel contesto delle condizioni economico-sociali. In caso di assenza di elementi concreti cui far riferimento, laddove l’elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, il giudice può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, trattandosi di danno provato nella sua esistenza e non dimostrabile se non con grande difficoltà nel suo preciso ammontare.