Frode connessa ad un matrimonio fittizio: ecco fino a quando può indagare lo Stato

Possibile, in sostanza, anche revocare ad un cittadino dell’Unione Europea la cittadinanza e, pertanto, lo status di cittadino dell’Unione Europea

Frode connessa ad un matrimonio fittizio: ecco fino a quando può indagare lo Stato

In materia di cittadinanza dell’Unione Europea, uno Stato può indagare su una frode connessa a un matrimonio fittizio e accertarne l’esistenza anche dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del soggetto coinvolto.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 4 giugno 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) alla luce della vicenda riguardante uno straniero stabilitosi, in origine, come studente in Irlanda.
Fondamentali i dettagli della storia. Poco prima della scadenza del ‘permesso di soggiorno’ ottenuto all’approdo in Irlanda, lo straniero sposa una cittadina dell’Unione Europea che ha esercitato la propria libertà di circolazione. A seguito di tale matrimonio, lo straniero ottiene un ‘permesso di soggiorno’ in qualità di familiare di un cittadino dell’Unione Europea, poi acquista la cittadinanza irlandese nel 2015, che da allora costituisce il fondamento del suo diritto di soggiorno.
Secondo le autorità irlandesi, però, quel matrimonio è fittizio, e, quindi, a loro avviso, i diritti di soggiorno sono stati ottenuti in modo fraudolento dallo straniero.
Successivamente interviene il Ministro della Giustizia irlandese, che adotta delle decisioni in cui constata una frode e un abuso di diritto e ritiene che i diritti derivanti dalla direttiva sulla libera circolazione debbano essere considerati revocati sin dall’inizio.
Lo straniero contesta tali decisioni, sostenendo che, essendo diventato cittadino irlandese, non rientra più nell’ambito di applicazione della direttiva richiamata dal Ministro della Giustizia irlandese.
Possibile, per le autorità nazionali, indagare e, se del caso, accertare una frode o un abuso di diritto commessi in passato, anche se lo straniero ha acquistato la cittadinanza dello Stato ospitante e, al momento dell’indagine, non è più un avente diritto alla luce della direttiva?
A questo dubbio rispondono i giudici europei, chiarendo che gli Stati membri dell’Unione Europea possono indagare su una frode commessa in passato e accertarne l’esistenza, anche se il soggetto ha acquistato la cittadinanza dello Stato membro ospitante.
In generale, la direttiva si applica ai cittadini dell’Unione Europea che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, così come ai loro familiari. Essa non disciplina, in linea di principio, la situazione di una persona che ha acquistato la cittadinanza dello Stato membro ospitante e il cui soggiorno si basa ormai sul diritto nazionale. Tuttavia, tale persona può continuare a essere interessata da alcune disposizioni della direttiva per il periodo durante il quale rientrava nel suo ambito di applicazione.
I giudici dichiarano inoltre che le norme di tale direttiva, relative alla lotta contro la frode e gli abusi di diritto, si applicano anche a situazioni pregresse. Esse consentono agli Stati membri di adottare misure relative a diritti conferiti precedentemente, anche se, al momento dell’intervento delle autorità, la persona non è più un avente diritto alla luce della direttiva.
Per i giudici, un’interpretazione contraria comprometterebbe l’obiettivo della lotta contro i matrimoni fittizi e le pratiche fraudolente, spesso individuati tardivamente.
Infine, i giudici precisano che tali norme conferiscono agli Stati il potere di indagare e, se del caso, accertare l’esistenza di una frode o di un abuso di diritto, senza che sia necessario adottare immediatamente una misura che incida su tali diritti. Tale potere, che deve essere esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali, può consentire di trarre conseguenze in un momento successivo, anche revocando a un cittadino dell’Unione Europea la cittadinanza e, pertanto, lo status di cittadino dell’Unione Europea, purché le disposizioni del diritto dell’Unione Europea siano rispettate.

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