Falsi documentali e dichiarazioni non veritiere costano il lavoro al dipendente della pubblica amministrazione

Fondamentale però che si appuri la carenza di un requisito importante, carenza tale che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione

Falsi documentali e dichiarazioni non veritiere costano il lavoro al dipendente della pubblica amministrazione

Il determinarsi di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere, in occasione dell’accesso al pubblico impiego, è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 2055 del 30 gennaio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in un Comune del Lazio.
Chiari i dettagli della vicenda. Il lavoratore ha adito il Tribunale per chiedere una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro di dirigente della Polizia Municipale (assunto inizialmente con riserva) a seguito del superamento di concorso pubblico, ovvero la declaratoria di illegittimità della decadenza e della risoluzione disposta dal Comune per mancanza di requisito di ammissione richiesto dal bando, requisito secondo cui possono partecipare i soggetti che con qualifica di dirigente (o equiparato) in aziende speciali abbiano svolto per almeno quattro anni le funzioni dirigenziali, in possesso del diploma di laurea.
In sostanza, il lavoratore era risultato vincitore di una selezione pubblica per l’incarico di dirigente della Polizia Municipale del Comune, che, approvata la graduatoria, aveva consentito l’avvio della prestazione, senza però stipulare il contratto. Nei mesi successivi era emersa la non veridicità della autocertificazione di un requisito consistente nell’aver il lavoratore prestato servizio per almeno quattro anni presso un’azienda privata con qualifica di dirigente. In relazione a tale autocertificazione veniva anche instaurato procedimento penale e, conseguentemente, il Comune decretava la decadenza dalla nomina.
Il drastico provvedimento adottato dal Comune viene ritenuto legittimo già dai giudici di merito, per i quali va dichiarato nullo, inefficace e risolto il contratto di lavoro, vista la carenza di requisito di ammissione al concorso. E legittimamente l’amministrazione ha fatto valere l’assenza ab initio del vincolo contrattuale quale conseguenza della nullità del contratto stipulato con il lavoratore.
In particolare, secondo il giudice d’Appello, non si può consentire la continuazione dello svolgimento del rapporto di lavoro con un soggetto non individuato sulla base di una graduatoria formulata all’esito della procedura concorsuale nel rispetto dei criteri imposti dalla legge e dal bando, atteso che così si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici.
Le valutazioni compiute in Appello vengono condivise in toto dai magistrati di Cassazione, i quali, in premessa, ricordano che il bando fa riferimento al requisito che deve essere sussistente e non alla specifica documentazione da allegarsi ai fini della partecipazione.
Questo dettaglio è importante, poiché, nella vicenda in esame, si è accertato in modo compiuto ed esaustivo la carenza del requisito dello svolgimento della pregressa funzione dirigenziale, e lo si è fatto tramite numerose emergenze probatorie acquisite, sia in sede di procedimento, sia in sede di giudizio penale, in cui si è accertata la falsità dell’autocertificazione, pur ritenendo prescritti i relativi reati, quale ulteriore elemento idoneo a persuadere – senza nessun automatismo – circa la carenza del requisito di ammissione al concorso.

In generale, poi,
la normativa, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la non veridicità del contenuto comporta la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio.
Sul piano contrattuale, poi, la decadenza dai benefici si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso contratto, e ciò è stato affermato in linea con l’orientamento, ormai consolidato secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato le regole che impongono alle pubbliche amministrazioni l’individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali (o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali), si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici.
Quanto ai poteri che la pubblica amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione e, più in generale, dell’illegittimità dell’assunzione, l’atto con il quale l’amministrazione revochi l’incarico a seguito dell’annullamento della procedura concorsuale o dell’inosservanza dell’ordine di graduatoria equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, ovverosia la decadenza in questi casi va apprezzata semplicemente in termini di rifiuto dell’amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa.
Tirando le somme, nella vicenda in esame, è lampante il vizio genetico del rapporto di lavoro, con conseguente nullità del contratto intercorso fra il lavoratore e l’amministrazione pubblica.

news più recenti

Mostra di più...