Diffusione televisiva di una conversazione telefonica: multa per la ‘RAI’

Riflettori puntati, nello specifico, sul colloquio tra l’allora ministro Sangiuliano e sua moglie, colloquio mandato in onda nel corso della trasmissione ‘Report’

Diffusione televisiva di una conversazione telefonica: multa per la ‘RAI’

Multa del ‘Garante per la privacy’ (provvedimento del 23 ottobre 2025) alla ‘RAI’. Fatale la diffusione di un audio relativo ad una conversazione telefonica tra l’allora ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie, Federica Corsini, audio mandato in onda l’8 dicembre 2024 nel corso della trasmissione ‘Report’.
Per il ‘Garante’ è lampante la violazione compiuta in materia di trattamento di dati personali. Impossibile, checché ne dica la ‘RAI’ – obbligata ora a sborsare 150mila euro –, ridimensionare l’episodio, o ritenerlo addirittura legittimo, nell’ottica del giornalismo investigativo. Ciò perché, chiarisce il ‘Garante’, la valutazione di funzionalità sottesa alla scelta di diffondere l’audio di una conversazione telefonica privata ha risposto ad una esigenza niente più che utilitaristica, frontalmente incompatibile con i tassativi caratteri (indispensabilità della divulgazione per l’essenzialità dell’informazione) di un’attività giornalistica, esigenza della cui illiceità, per violazione della disciplina sulla protezione dei dati, la redazione di ‘Report’ era perfettamente consapevole al momento di mandare in onda l’audio in questione.
In sostanza, ci si trova di fronte ad una finalità, correlata alla diffusione dell’audio, che ha platealmente esulato dal limite legislativo costituito dalla essenzialità dell’informazione, sostanziandosi in una consapevole violazione della sfera di riservatezza dell’allora ministro Sangiuliano e della moglie in chiave di realizzazione di un risultato giornalistico.
Per maggiore chiarezza, poi, il ‘Garante’ precisa che la presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca non implica, di per sé, la legittimità della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte – ma, per ovvie e intuibili ragioni, l’ambito di tutela non può che riguardare anche la diffusione di comunicazioni riservate, come nella specie la telefonata tra l’allora ministro Sangiuliano e sua moglie –,la cui liceità è subordinata anche alla verifica, in concreto, della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico.
Respinta, quindi, la tesi difensiva proposta dalla ‘RAI’, che, ha fatto erroneamente corrispondere, osserva il ‘Garante’, le condizioni di esercizio del diritto di cronaca con la valutazione di non lesività di tale attività nella sfera personale dei soggetti coinvolti.
Per chiudere il cerchio, infine, il ‘Garante’ chiarisce che l’episodio contestato a ‘Report’ viola anche quanto previsto in materia di giornalismo investigativo (o giornalismo d’inchiesta).
In particolare, ciò che contraddistingue il giornalismo investigativo è l’apprensione immediata di notizie, apprensione che avvenga autonomamente, direttamente e attivamente da parte del professionista, senza la mediazione di fonti esterne. Dunque, contrariamente a quanto è accaduto nella vicenda relativa alla conversazione tra Sangiuliano e la moglie, senza l’intervento di un soggetto terzo, vale a dire il soggetto che avrebbe consentito alla testata di acquisire il file audio poi trasmesso nella puntata di ‘Report’ dell’8 dicembre 2024.
Sempre sul piano dell’inquadramento generale, è teorizzato il riconoscimento di una ampia tutela ordinamentale al giornalismo d’inchiesta, il quale implica il minor rigoroso apprezzamento della veridicità della notizia e valorizza il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e di buonafede. In altri termini, il requisito della verità (anche putativa) può essere inteso in un’accezione meno rigorosa sul piano dell’attendibilità e della veridicità della notizia, ma giammai in un’accezione derogatoria del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buonafede gravanti sul giornalista.
In altri termini, si è affermato l’indirizzo secondo cui affinché possa ritenersi integrata la fattispecie del giornalismo d’inchiesta sia richiesto che il giornalista ponga in essere una mera valutazione critica di dati e notizie anche già noti ed esistenti, senza che vi sia la necessità di svolgere in prima persona le attività investigative, come ad esempio l’ascolto di conversazioni ritenute rilevanti, l’assunzione diretta di testimonianze di persone informate sui fatti o la ricerca e l’utilizzo di documenti inediti, anche se questi siano stati acquisiti da terzi.
Nella specifica vicenda riguardante Sangiuliano e la moglie, invece, la diffusione dell’audio di una loro conversazione – diffusione che integra la violazione della normativa sulla protezione dati – si è, ulteriormente, sostanziata, da parte della redazione di ‘Report’, in una consapevole reiterazione della violazione della protezione dati oggetto di coartata captazione da parte di Maria Rosaria Boccia.

news più recenti

Mostra di più...