Campagna pubblicitaria dai risultati non soddisfacenti: il compenso va versato comunque per intero
Inutili le contestazioni della ditta che ha commissionato la campagna promozionale, contestazioni relative alla scarsa risposta della clientela
Conseguente è l’applicazione degli effetti restitutori previsti dal Codice Civile in merito alle possibili ripercussioni provocate dalla risoluzione contrattuale
Fondamentale il richiamo al principio secondo cui l’assegnazione della casa familiare, Codice Civile alla mano, al coniuge affidatario della prole risponde all’esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro habitat domestico